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Le Chiese della Riviera del Po

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Respinto dal Tar di Brescia il ricorso promosso da Ecogen contro il provvedimento dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Mantova assunto in seguito al parere espresso il 15 marzo del 2009 dalla Provincia di Mantova.

ll provvedimento impugnato da Ecogen, che risale al 15 giugno 2009, ha disposto la sospensione dell’istanza volta al rilascio di un’autorizzazione per realizzare e gestire un nuovo impianto di cogenerazione a ciclo combinato da costruire presso la Raffineria Ies della potenza di 140 Mw elettrici e 290 Mw termici

La sentenza del Tar ha quindi riconosciuto legittime le richieste formulate dalla Provincia e dal Comune di Mantova volte a imporre a Ecogen di dotarsi di una nuova Valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto, poiché la precedente Valutazione, risalente al 2004, non è più adeguata alla mutata situazione ambientale.

La Provincia, ente a cui per legge spetta l’autorizzazione a realizzare e gestire l’impianto, aveva rilevato nel proprio parere come “la Raffineria Ies, in cui di intende collocare l’impianto, abbia subito interventi rilevanti che hanno portato allo smantellamento del precedente impianto di generazione altamente inquinante e la sua sostituzione con un impianto più efficiente”.

L’ente di via Principe Amedeo ha inoltre rilevato che la Tea al cui servizio doveva essere attivato l’impianto in progetto non ne ha più bisogno perché ha concluso un accordo con Enipower spa per la produzione dell’energia di cui ha bisogno per il sistema di teleriscaldamento cittadino di cui è titolare.

Infine nel provvedimento la Provincia rimarcava inoltre che “il quadro atmosferico della città di Mantova incontra difficoltà a rientrare nei limiti sempre più stringenti di fonte comunitaria e che perciò deve essere valutata con particolare attenzione la possibilità di attivazione di un nuovo impianto che genererebbe un peggioramento della qualità dell’aria (“triplicherebbe le emissioni di azoto e raddoppierebbe quelle di monossido di carbonio” come si riconosce in sentenza).