Da giovedì 13 giugno 2013 entrerà in vigore il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.). Una novità introdotta per semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale che gravano sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
L’Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà e ricomprenderà tra l’altro numerose autorizzazioni in materia ambientale previste a livello provinciale, tra le quali quelle relative alle emissioni in atmosfera e quelle attinenti la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici.
Tra le novità più rilevanti si segnala che, oltre all’estensione a 15 anni della durata del provvedimento autorizzativo, l’A.U.A. verrà rilasciata dal S.U.A.P. comunale (Sportello unico per le attività produttive), a cui andrà indirizzata la domanda e che diventerà pertanto l’unico interlocutore con il quale le aziende dovranno interagire per l’ottenimento, in un'unica soluzione, delle autorizzazioni ambientali necessarie ad avviare o modificare gli impianti industriali.
Il regolamento riserva alla Provincia il ruolo di “Autorità competente”: compito della Provincia sarà quello di effettuare le istruttorie per le autorizzazioni ambientali di propria competenza, acquisire i provvedimenti in materia ambientale di competenza di altri Enti, nonché predisporre ed adottare l’A.U.A., che conterrà tutti i titoli abilitativi ambientali richiesti; infine, sarà cura della Provincia trasmettere l’A.U.A. al S.U.A.P. competente per territorio, che provvederà al rilascio del provvedimento unico al richiedente.
I provvedimenti sostituiti e ricompresi nell’A.U.A. sono indicati all’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013: la tabella riportata sotto, precisa in particolare le tipologie di provvedimenti ambientali che dal 13 giugno dovranno essere rilasciati attraverso le procedure previste dal D.P.R. 59/2013:
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Matrice ambientale |
Riferimenti normativi |
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Autorizzazione agli scarichi |
Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n. 152/06 |
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Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoio oleari e delle acque reflue delle aziende previste |
Art. 112 del Dlgs n. 152/06 |
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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti |
Art. 269 del Dlgs n. 152/06 |
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Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti |
Art. 272 del Dlgs n. 152/06 |
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Comunicazione o nulla osta emissioni acustiche |
Art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 |
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Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura |
Art. 9 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 |
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Comunicazioni in materia di rifiuti |
Artt. 215 e 216 del Dlgs n. 152/06 |
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Pertanto a decorrere dal 13 giugno 2013, nei limiti di quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013 n. 59, l’istanza di A.U.A. dovrà essere deposita unicamente presso il S.U.A.P. competente per territorio, che avvierà le procedure previste per l’ottenimento del provvedimento finale coinvolgendo le amministrazioni competenti.
Si ricorda che, qualora un’azienda abbia già presentato o abbia in corso una o più istanze tra quelle sopra elencate, le stesse dovranno essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti. Tuttavia è facoltà delle aziende richiedere l’unificazione dei procedimenti autorizzativi in essere, presentando apposita domanda per l’ottenimento dell’A.U.A. al S.U.A.P. competente per territorio, previa richiesta di archiviazione alle amministrazioni competenti delle singole istanze già presentate.
Tale opportunità consente di poter estendere a 15 anni la durata di autorizzazioni che ad oggi hanno durate nettamente inferiori (es. rifiuti, scarichi, ecc.), con conseguente semplificazione burocratica e amministrativa e riduzione dei costi.


