Confartigianato Imprese Mantova fa chiarezza su una querelle che da qualche mese interessa molte imprese che svolgono il ruolo di terzo responsabile sugli impianti termici. Con la pubblicazione, a fine 2012, della modifica dell'Allegato A del D.lgs 192/05 veniva stabilito che "il terzo responsabile dell'impianto termico è la persona giuridica che, ecc. [...]" . In sostanza veniva tolta la figura della persona fisica e, quindi, su questa nuova definizione si era aperta un'enorme diatriba sulla sua interpretazione.
Da parte di alcune associazioni era stata cavalcata l'onda che il ruolo di terzo responsabile potesse essere svolto solo dalle società di capitali (srl, spa, ecc.) in quanto munite di capacità giuridica, al contrario di imprese individuali e società di persone. Confartigianato, insieme alle altre associazioni d'impresa, ha sempre sostenuto invece che per persona giuridica si dovesse intendere anche l'impresa individuale o la società di persone.
Lo scorso 19 febbraio il Senato ha convertito in legge il decreto Destinazione Italia, accogliendo l'emendamento di Confartigianato che prevedeva la sostituzione delle parole "la persona giuridica" con "l'impresa" nella definizione di terzo responsabile dell'impianto termico. Manca ancora il numero di legge e la pubblicazione in Gazzetta, ma si tratta solo di meri passaggi formali.
Con questa modifica non possono esserci più dubbi sul fatto che qualsiasi impresa, avente i requisiti richiesti, può svolgere il ruolo di terzo responsabile, indipendentemente dalla forma giuridica in cui è costituita.


