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Le Chiese della Riviera del Po

logo prov nuovoApprovate dalla Giunta provinciale le norme integrative al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2014/2015 per il territorio della provincia di Mantova.

Le norme integrative provinciali integrano le disposizioni regionali definendo le attività di allenamento e addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria; l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre, per una maggiore tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale; eventuali limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio; il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla normativa e dal calendario venatorio regionale; l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, con integrazione dei giorni settimanali di caccia.

Il testo integrale delle Norme integrative al calendario regionale per la stagione venatoria 2014/2015 è pubblicato sul sito della Provincia di Mantova all'indirizzo www.provincia.mantova.it, sezione news della home page.

Di seguito si riportano le voci più importanti:

ADDESTRAMENTO CANI

a)L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito negli ambiti territoriali di caccia ai rispettivi soci, con un numero massimo di 6 cani, dal 23 agosto al 20 settembre 2014 per 5 giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;

b) nella ZPS "IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia" l'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito ai soci dei rispettivi ambiti, con un numero massimo di 6 cani, dal 1° al 20 settembre 2014 per 5 giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;

c) l'addestramento è consentito esclusivamente negli incolti e nei terreni liberi da coltivazioni

CACCIA VAGANTE E DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

a)Dal 21 settembre al 1°ottobre 2014 compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia a lepre, fagiano e starna, per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l'ausilio dei cani. Questo per salvaguardare le produzioni agricole e evitare l'apertura posticipata al 1° ottobre;

b) dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 si applicano le disposizioni previste dal calendario Venatorio Regionale, salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli A.T.C. per il raggiungimento del prelievo venatorio

c) dall'8 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015:

-è vietato l'uso del cane da seguita;

-è permesso solo l'uso dei cani da tana (bassotti e terrier) unicamente per la caccia alla volpe;

d) dal 1° al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia sempre per tre giorni settimanali a scelta soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 metri di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell'onda con l'avvertenza che,

avendo alcuni canali andamento dell'alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 metri dell'alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l'uso del cane da ferma e da cerca.

Al di fuori della fascia dei 50 metri nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

a) Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio Regionale. Pertanto la caccia da appostamento fisso si effettua per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.

Con successivo atto, se l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esprimerà parere favorevole, verranno concesse, nei mesi di ottobre e novembre, le eventuali due giornate integrative.

CARNIERE DI SELVAGGINA STANZIALE

a) Giornaliero per ogni singolo socio di A.T.C.: due capi di cui una sola lepre;

b) per ogni ambito territoriale di caccia, il prelievo totale per la stagione venatoria è di seguito indicato:

- A.T.C. n. 1: lepri n. 950, fagiani n. 2.500

- A.T.C. n. 2: lepri n. 2.400, fagiani n. 2.000, starne n. 350

- A.T.C. n. 3: lepri n. 2.700, fagiani n. 5.000, starne n. 1.000

- A.T.C. n. 4: lepri n. 3.500, fagiani n. 3.100, starne n. 350

- A.T.C. n. 5: lepri n. 3.500, fagiani n. 7.800, starne n. 350

- A.T.C. n. 6: lepri n. 1.800, fagiani n. 5.000, starne n. 1.000

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO VENATORIE

La caccia è consentita, fino al 31 gennaio 2015 e rimane disciplinata dal calendario venatorio regionale e dai disciplinari riguardanti le singole aziende.

ATTIVITA' VENATORIA NELLA ZONA PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Nella ZPS "IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia", l'attività venatoria dovrà essere svolta nel seguente modo:

Caccia vagante e da appostamento temporaneo

a) Dal 21 settembre al 1° ottobre 2014, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepre, fagiano e starna), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l'ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l'apertura posticipata al 1° ottobre;

b) dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 si applicano le disposizioni previste dalla Calendario Venatorio Regionale, salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli A.T.C. per il

raggiungimento del prelievo venatorio

c) dall'8 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015 è vietato l'uso del cane da seguita;

d) dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 metri di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell'onda, con l'avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell'alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 metri dell'alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l'uso del cane da ferma e da cerca. Al di fuori della fascia dei 50 metri nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

Caccia da appostamento fisso:

a) Dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita per 3 giorni settimanali a scelta con esclusione del martedì e venerdì;

b) dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica.

Divieti previsti dal D.M. 184/07 succ. mod.:

a) Esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

b) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

c) abbattimenti di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);

d) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli. Come da Decreto n. 12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo

all'interno di tutta la ZPS; fatte salve eventuali nuove e diverse disposizioni ufficiali statali e/o regionali entro i termini per l'apertura della caccia.

ADEMPIMENTI TESSERINO REGIONALE (art. 2 L.R. 17/04)

Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria o azienda agrituristico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto; per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia.

ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI AMBITI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30 comma 15 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono

approvare regolamenti che prevedono l'uso di un tesserino interno finalizzato anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ambito territoriale stesso. Il tesserino interno andrà compilato congiuntamente a quello regionale.

Per consentire agli A.T.C. di effettuare le suddette statistiche i tesserini andranno riconsegnati alle scadenze stabilite dagli ambiti. La non corretta compilazione del tesserino interno comporta una sanzione.

DIVIETI

1) Ai sensi del Decreto n.12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo:

a) In tutta la ZPS IT20B0501;

b) in tutte le aree umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, ecc.) all'interno dei siti della Rete Natura 2000, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di tali zone, anche se localizzate all'esterno dei siti. Tale divieto potrà essere efficace solo a seguito della comunicazione da parte dell'Ente Gestore della avvenuta tabellazione (chiara e univocamente interpretabile) delle suddette aree.

2) viene inoltre fatto divieto, in caso di piene di fiumi, alfine di prevenire situazioni di pericoloso sovraffollamento di cacciatori e alfine di evitare situazione contrastanti con il codice deontologico della caccia contenuto nel vigente Piano Faunistico Venatorio, di esercitare la caccia alla selvaggina stanziale a distanze inferiori a 200 metri dal fronte d'acqua, fatta salva la prerogativa degli ambiti di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Provincia alfine di delimitare con chiarezza le zone interessate.